IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  8  della  legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65,
come  successivamente  modificato  ed  integrato  e'  sostituito  dal
seguente:
 
                              "Art. 8.
 
   1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere al
Consorzio boschi carnici, ad  altri  Consorzi  forestali  pubblici  e
privati  e  ad  Aziende  speciali, sulla base di progetti o programmi
specifici, contributi:
     a) per la gestione ed il potenziamento dei beni  silvo-pastorali
dei  comuni  ad  essi  affidati  o direttamente acquistati o comunque
avuti in gestione, nella misura del 75%  delle  spese  correnti,  ivi
compresi  gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti
dalle vigenti disposizioni;
     b) per il miglioramento e  l'incremento  del  patrimonio  silvo-
pastorale  fino  al  100%  della  spesa,  nel  caso in cui i soggetti
beneficiari siano pubblici, e fino al 60% della spesa nel caso in cui
i soggetti beneficiari siano Consorzi forestali privati. In  entrambi
i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruita'
da  parte  della  Direzione  regionale  delle  foreste o dell'Ufficio
tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno  fissato
ai  sensi  dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n.  10,  cui
vanno aggiunti gli oneri di contratto.
   2.   L'Amministrazione   regionale   e'  autorizzata  a  concedere
anticipazioni:
     a) pari al 50% delle spese di cui alla lettera a) del comma uno,
quali risultanti dal bilancio di previsione;
     b) fino al 90% delle spese di cui alla lettera b) del comma uno,
quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti  o  degli  acquisti
incrementativi.".