IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In considerazione della mancata copertura finanziaria per l'anno 1990 della legge regionale 28 giugno 1989, n. 49, le relative provvidenze sono differite alla competenza dell'anno 1991. 2. Ferme restando le condizioni e modalita' applicative stabilite dalla predetta legge, le provvidenze stesse vengono assegnate ai programmi predisposti dai comuni che non abbiano gia' beneficiato di altra annualita' ed acquisiti agli atti del competente settore durante l'anno 1990, nonche' a quelli che perverranno in tempo utile ai sensi dell'art. 3 della stessa legge regionale 28 giugno 1989, n. 49.