IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  considerazione  della  mancata  copertura  finanziaria per
l'anno 1990 della legge regionale 28 giugno 1989, n. 49, le  relative
provvidenze sono differite alla competenza dell'anno 1991.
   2.  Ferme restando le condizioni e modalita' applicative stabilite
dalla predetta legge, le  provvidenze  stesse  vengono  assegnate  ai
programmi  predisposti dai comuni che non abbiano gia' beneficiato di
altra annualita'  ed  acquisiti  agli  atti  del  competente  settore
durante  l'anno 1990, nonche' a quelli che perverranno in tempo utile
ai sensi dell'art. 3 della stessa legge regionale 28 giugno 1989,  n.
49.