IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Associazioni di volontariato destinatario
                     delle provvidenze regionali
 
   1. Sono destinatarie degli interventi e delle provvidenze previste
dalla   legge   regionale  20  luglio  1989,  n.  58  in  materia  di
"Volontariato, associazionismo ed Albo regionale  per  la  protezione
civile":
     a)  le  associazioni  comunali  di  volontariato generico di cui
all'articolo 2 della legge regionale n. 58/1989;
     b) le associazioni, costituite con atto pubblico che  abbiano  i
requisiti  di  capacita' organizzativa e di professionalita' previste
dalla medesima legge regionale n. 58/1989.