IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Associazioni di volontariato destinatario delle provvidenze regionali 1. Sono destinatarie degli interventi e delle provvidenze previste dalla legge regionale 20 luglio 1989, n. 58 in materia di "Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la protezione civile": a) le associazioni comunali di volontariato generico di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 58/1989; b) le associazioni, costituite con atto pubblico che abbiano i requisiti di capacita' organizzativa e di professionalita' previste dalla medesima legge regionale n. 58/1989.