(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 23 del 23 luglio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Soggetti assistiti L'ultimo comma dell'art. 5 e' cosi' sostituito: "Si ritengono soggetti gravi e gravissimi quelli considerati nelle fasce percentuali di invalidita' compresi tra l'81% e il 100%, di cui alle tabelle indicative approvate con decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni". Allo stesso art. 5 e' aggiunto il seguente comma: "Resta stabilito che tra i soggetti di cui al I comma del presente articolo sono ricompresi disabili psichici portatori di una minorazione peculiare che sta al confine tra l'area dell'handicap psichico e quello della malattia psichiatrica e per la quale si richiedono forme di assistenza, tra l'attivita' territoriale dei servizi di igiene mentale e la ospedalizzazione obbligatoria o volontaria di sindromi psichiatriche ed acute o comunque da disarmonie dello sviluppo psico- affettivo e turbe comportamentali dipendenti da qualunque causa".