(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 23
                         del 23 luglio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Soggetti assistiti
 
   L'ultimo  comma  dell'art.  5  e'  cosi' sostituito: "Si ritengono
soggetti  gravi  e  gravissimi   quelli   considerati   nelle   fasce
percentuali  di invalidita' compresi tra l'81% e il 100%, di cui alle
tabelle indicative approvate con decreto ministeriale 25 luglio 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni".
   Allo stesso art. 5 e' aggiunto il seguente comma: "Resta stabilito
che tra i soggetti di cui al  I  comma  del  presente  articolo  sono
ricompresi  disabili  psichici portatori di una minorazione peculiare
che sta al confine tra l'area dell'handicap psichico e  quello  della
malattia   psichiatrica  e  per  la  quale  si  richiedono  forme  di
assistenza,  tra  l'attivita'  territoriale  dei  servizi  di  igiene
mentale  e  la ospedalizzazione obbligatoria o volontaria di sindromi
psichiatriche ed acute o comunque da disarmonie dello sviluppo psico-
affettivo e turbe comportamentali dipendenti da qualunque causa".