IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione  Abruzzo,  contribuisce  all'attivita'  di  soccorso e
ricostruzione a favore delle  popolazioni  dell'Armenia  colpite  dal
sisma  del  dicembre  1988,  con  lo  stanziamento  di un fondo di L.
100.000.000.
   Gli interventi possono consistere in:
     a) collaborazione tecnica;
     b) fornitura di opere, beni e servizi;
     c) sussidi in denaro;
     d) interventi d'emergenza.
   L'attivita' di soccorso e di ricostruzione,  nelle  forme  di  cui
alle  lettere a), b) e c), e' effettuata secondo criteri metodologici
e di coordinamento definiti in seno alla Conferenza permanente per  i
rapporti  tra  Stato  e  le Regioni di cui all'art. 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400.