IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo concede, per l'anno 1991, un contributo di L. 80.000.000 ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'associazione nazionale vittime civili di guerra, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dallo statuto delle associazioni stesse, da ripartirsi in parti uguali fra i comitati provinciali, con provvedimento della giunta regionale.