IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione  Abruzzo concede, per l'anno 1991, un contributo di L.
80.000.000  ai  comitati  provinciali   dell'associazione   nazionale
famiglie   dei  caduti  e  dispersi  in  guerra  e  dell'associazione
nazionale vittime civili di guerra, operanti nel proprio  territorio,
per  gli  scopi  previsti dallo statuto delle associazioni stesse, da
ripartirsi  in  parti  uguali  fra  i   comitati   provinciali,   con
provvedimento della giunta regionale.