la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La   regione   Abruzzo  provvede,  con  la  presente  legge,  alla
sistemazione del saldo del disavanzo dell'ARPA S.p.a. per l'esercizio
1986, non coperto dalla legge n. 18 del 6 febbraio 1987 e  ammontante
a L. 2.550.000.000.
   Alla liquidazione di detta somma provvede la Giunta regionale.