la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo provvede, con la presente legge, alla sistemazione del saldo del disavanzo dell'ARPA S.p.a. per l'esercizio 1986, non coperto dalla legge n. 18 del 6 febbraio 1987 e ammontante a L. 2.550.000.000. Alla liquidazione di detta somma provvede la Giunta regionale.