IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per le finalita' previste dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 concernente "Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare", rifinanziata per l'anno 1991, con legge regionale, e' stanziata una ulteriore somma di L. 50.000.000