IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  le  finalita' previste dalla legge regionale 11 gennaio 1984,
n.  1  concernente  "Interventi  a  favore  di  pescatori  singoli  o
associati  per  eventi  calamitosi  in mare", rifinanziata per l'anno
1991, con legge regionale, e' stanziata una  ulteriore  somma  di  L.
50.000.000