IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 6 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60, e' cosi' modificato: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale d'intesa con la competente commissione, nomina un apposito comitato, formato da n. 7 esperti, cosi' costituito: da n. 3 esperti laureati in chimica, igegneria sanitaria e geologia nonche' da un medico igienista designati dal Consiglio regionale; da n. 1 esperto designato unitariamente dalle Associazioni naturalistiche ed ecologiche; da n. 1 professore universitario in materia avente attinenza con la tutela ambientale, designato dal rettore dell'Universita' degli studi di Chieti; da n. 1 funzionario regionale esperto in V.I.A., nominato dalla Giunta regionale, appartenente alla stessa struttura organizzativa. Il comitato, istituito in attuazione della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Rebubblica n. 915/1982, ha sede presso gli uffici del Settore ecologia e tutela dell'ambiente e fornisce pareri tecnici alla Giunta regionale in marito a: a) individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti dismaltimento di cui all'art. 2 - terzo comma - della presente legge; b) autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; c) emanazione di norme integrative per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione. Il comitato e' istituito con decreto del presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.