IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  6  della  legge  regionale 23 maggio 1985, n. 60, e' cosi'
modificato:
   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della  presente  legge
la Giunta regionale d'intesa con la competente commissione, nomina un
apposito comitato, formato da n. 7 esperti, cosi' costituito:
    da  n.  3  esperti  laureati  in  chimica,  igegneria sanitaria e
geologia nonche' da  un  medico  igienista  designati  dal  Consiglio
regionale;
    da  n.  1  esperto  designato  unitariamente  dalle  Associazioni
naturalistiche ed ecologiche;
    da n. 1 professore universitario in materia avente attinenza  con
la  tutela  ambientale,  designato dal rettore dell'Universita' degli
studi di Chieti;
    da n. 1 funzionario regionale esperto in V.I.A.,  nominato  dalla
Giunta regionale, appartenente alla stessa struttura organizzativa.
   Il comitato, istituito in attuazione della deliberazione 27 luglio
1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Rebubblica  n. 915/1982, ha sede presso gli uffici
del Settore ecologia e tutela dell'ambiente e fornisce pareri tecnici
alla Giunta regionale in marito a:
     a) individuazione delle aree  idonee  alla  realizzazione  degli
impianti  dismaltimento  di  cui  all'art.  2  -  terzo comma - della
presente legge;
     b)  autorizzazioni  di  cui agli articoli 6 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915/1982;
     c) emanazione di  norme  integrative  per  l'organizzazione  dei
servizi   di   smaltimento   e   le   procedure  di  controllo  e  di
autorizzazione.
   Il comitato e' istituito con decreto del presidente  della  Giunta
regionale   e  resta  in  carica  per  la  durata  della  legislatura
regionale.