(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 57 del 10 settembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 46 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 30 e' aggiunto il seguente: "I dipendenti inseriti nel ruolo unico regionale che abbiano prodotto, nei termini prescritti dall'art. 74 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, opposizione motivata avverso la deliberazione di inquadramento, documentando l'esercizio di funzioni superiori con le modalita' di cui all'art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, cosi' come interpretato dalla legge regionale 28 luglio 1978, n. 11 e dalla legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, ovvero abbiano prodotto istanza di inquadramento ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, sono inquadrati nel ruolo unico regionale, che presenta la necessaria disponibilita' di posti, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e comunque documentate, previo accertamento della Commissione Paritetica all'uopo costituita nella sua composizione originaria, solo per le pratiche non precedentemente trattate. L'inquadramento ai fini giuridici ed economici avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura della relativa spesa prevista in L. 350.000.000, si provvedera' con imputazione al Capitolo di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 n. 1003101". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regioine. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 3 settembre 1991 OLIVO