IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO (Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso termine di legge). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente comma: Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale connessi alle attivita' dei servizi socio-psico- pedagogici, le Unita' socio sanitarie locali possono utilizzare, d'intesa con i comuni dei rispettivi ambiti territoriali, anche personale dei predetti servizi, limitatamente alle figure professionali previste dall'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e comprese nel successivo art. 4.