IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
(Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso
   termine di legge).
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57, dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente comma:
   Per  lo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali   del   Servizio
sanitario  nazionale connessi alle attivita' dei servizi socio-psico-
pedagogici, le Unita'  socio  sanitarie  locali  possono  utilizzare,
d'intesa  con  i  comuni  dei  rispettivi  ambiti territoriali, anche
personale   dei   predetti   servizi,   limitatamente   alle   figure
professionali previste dall'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761 e comprese nel successivo art. 4.