IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
(Il visto del commissario di Governo si intende apposto  per  decorso
del termine di legge).
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   La   presente  legge  regola  i  procedimenti  relativi  alle
concessioni di provvidenze in agricoltura nei seguenti settori:
     a) produzioni vegetali;
     b) produzioni animali;
     c) produzioni  agro-alimentari,  promozione  della  qualita'  ed
orientamento dei consumi;
     d)       lavorazione,       conservazione,       trasformazione,
commercializzazione e mercato dei prodotti agricoli e zootecnici;
     e) ristrutturazione ed ammordenamenti fondiari e aziendali;
     f) calamita' naturali;
     g) meccanizzazione ed altri mezzi;
     h) ricerca e sperimentazione;
     i) assistenza tecnico-economica, formazione ed informazione;
     l) infrastrutture rurali;
     m) bonifica integrale e montana;
     n) formazione PP.DD. e riordino fondiario.