IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO (Il visto del commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge regola i procedimenti relativi alle concessioni di provvidenze in agricoltura nei seguenti settori: a) produzioni vegetali; b) produzioni animali; c) produzioni agro-alimentari, promozione della qualita' ed orientamento dei consumi; d) lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e mercato dei prodotti agricoli e zootecnici; e) ristrutturazione ed ammordenamenti fondiari e aziendali; f) calamita' naturali; g) meccanizzazione ed altri mezzi; h) ricerca e sperimentazione; i) assistenza tecnico-economica, formazione ed informazione; l) infrastrutture rurali; m) bonifica integrale e montana; n) formazione PP.DD. e riordino fondiario.