IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'articolo  1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n.
21, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera:
    " d) quando non sussistendo alcuna delle previsioni di  cui  alle
lettere a) b) e c) altri soggetti, aventi il requisito di coltivatori
diretti  ne facciano richiesta; in tal caso verra' data precedenza ai
residenti nelle frazioni di Fossalon e di Boscat nel comune di  Grado
ed in localita' Dandolo nel comune di Maniago.".
   2.  All'articolo  1  della  legge regionale 14 agosto 1987, n. 21,
viene aggiunto il seguente commma:
    "3.  Hanno  diritto  all'acquisto  i  soggetti   che   non   sono
proprietari  di  altra  abitazione,  ovunque  ubicata,  adeguata alle
necessita'  del  proprio  nucleo  familiare,  intendendosi   adeguato
l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari
a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.
   Nel caso di proprieta' di altra abitazione non adeguata, la stessa
deve  essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione
del contratto di compravendita.
   Ai fini del presente comma, per nucleo familiare s'intende  quello
risultante  dalla  certificazione  anagrafica dello stato di famiglia
del richiedente, rilasciata dal Comune di residenza, esclusi i  figli
maggiorenni non a carico.".