IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera: " d) quando non sussistendo alcuna delle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) altri soggetti, aventi il requisito di coltivatori diretti ne facciano richiesta; in tal caso verra' data precedenza ai residenti nelle frazioni di Fossalon e di Boscat nel comune di Grado ed in localita' Dandolo nel comune di Maniago.". 2. All'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente commma: "3. Hanno diritto all'acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessita' del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprieta' di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita. Ai fini del presente comma, per nucleo familiare s'intende quello risultante dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia del richiedente, rilasciata dal Comune di residenza, esclusi i figli maggiorenni non a carico.".