IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, le parole "di cui all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 787/85" sono sostituite dalla parole "di cui agli articoli 7 e 7- bis del regolamento (CEE) n. 797/85 come modificato dal regolamento (CEE) n. 3808/89".