IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 1 della legge regionale 12  aprile  1988,  n.  19,  le
parole  "di  cui  all'art.  7  del  regolamento (CEE) n. 787/85" sono
sostituite dalla parole  "di  cui  agli  articoli  7  e  7-  bis  del
regolamento  (CEE) n. 797/85 come modificato dal regolamento (CEE) n.
3808/89".