IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per far fronte ai maggiori oneri intervenuti a carico di aziende familiari diretto-coltivatrici della regione, in relazione alle variazioni dei tassi minimi verificatesi successivamente alla data del 16 marzo 1988 nelle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione reginale e' autorizzata ad erogare all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA) un finanziamento straordinario annuale per la concessione di contributi quali quota maggiore di concorso negli interessi per le operazioni per le quali il nulla osta o il contratto condizionato di mutuo siano interventi anteriormente a tale data. 2. Il concorso regionale negli interessi per le operazioni di cui al primo comma comprende la differenza tra la misura del tasso agevolato minimo in vigore alla data di concessione del nulla osta ispettoriale o di stipula del contratto condizionato e la misura determinata nel bimestre in cui e' stata o verra' a perfezionarsi l'operazione di credito. 3. L'ERSA concede il contributo in annualita' costanti posticipate, a seguito d'istruttoria delle istanze, corredate dal contratto condizionato o, in assenza, dal nulla osta ispettoriale, e dal contratto definitivo, in copie autenticate.