IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per far fronte  ai  maggiori  oneri  intervenuti  a  carico  di
aziende  familiari  diretto-coltivatrici  della regione, in relazione
alle variazioni dei tassi minimi  verificatesi  successivamente  alla
data  del  16  marzo  1988  nelle  operazioni  di  credito agrario di
miglioramento di cui alla legge regionale 16 maggio 1973,  n.  45,  e
successive  modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione reginale
e'  autorizzata  ad  erogare  all'ente  regionale  per  lo   sviluppo
dell'agricoltura  del  Friuli-Venezia  Giulia (ERSA) un finanziamento
straordinario annuale per la concessione di  contributi  quali  quota
maggiore  di  concorso negli interessi per le operazioni per le quali
il nulla osta o il contratto condizionato di mutuo  siano  interventi
anteriormente a tale data.
   2.  Il concorso regionale negli interessi per le operazioni di cui
al primo comma comprende  la  differenza  tra  la  misura  del  tasso
agevolato  minimo  in  vigore alla data di concessione del nulla osta
ispettoriale o di stipula del  contratto  condizionato  e  la  misura
determinata  nel  bimestre  in  cui e' stata o verra' a perfezionarsi
l'operazione di credito.
   3.  L'ERSA  concede   il   contributo   in   annualita'   costanti
posticipate,  a  seguito  d'istruttoria  delle istanze, corredate dal
contratto condizionato o, in assenza, dal nulla osta ispettoriale,  e
dal contratto definitivo, in copie autenticate.