(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 119 del 12 settembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli edifici di proprieta' comunale, inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in stato di sospensione dei lavori di recupero statico e funzionale nonche' di restauro architettonico, non si applicano i parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al decreto del presidente della giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/S.G.S qualora la sospensione dei lavori sia dovuta al rinvenimento di reperti di interesse archeologico, storico e culturale.