(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
  della regione Friuli-Venezia Giulia n. 119 del 12 settembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per gli edifici di proprieta' comunale, inseriti negli  elenchi
approvati  ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977,
n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, che alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  risultano  in  stato di
sospensione dei lavori di recupero statico e  funzionale  nonche'  di
restauro  architettonico, non si applicano i parametri di convenienza
tecnica ed economica di cui al decreto del  presidente  della  giunta
regionale  25  gennaio  1980, n. 072/S.G.S qualora la sospensione dei
lavori  sia  dovuta  al  rinvenimento   di   reperti   di   interesse
archeologico, storico e culturale.