(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 44 del 14 settembre 1991) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, art. 20; Vista la circolare n. 1/GAB prot. n. 303 del 23 giugno 1988, con la quale l'Assessorato alla Presidenza fa riserva di adottare apposito provvedimento di esecuzione per quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale n. 11/1988; Visto il parere favorevole n. 180/1990 espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella adunanza del 16 aprile 1991; Vista la delibera della Giunta regionale n. 292 del 10 giugno 1991; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Detrazione dell'indennita' di buonuscita 1. L'importo dell'anticipazione dell'indennita' di buonuscita che puo' essere concessa ai dipendeti della Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, e' detratto dall'ammontare dell'indennita' di buonuscita o di eventuali trattamenti analoghi spettanti per la cessazione del rapporto d'impiego all'atto della loro erogazione.