(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 44
                       del 14 settembre 1991)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 
   Visto lo Statuto della Regione;
   Vista la legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, art. 20;
   Vista  la  circolare n. 1/GAB prot. n. 303 del 23 giugno 1988, con
la  quale  l'Assessorato  alla  Presidenza  fa  riserva  di  adottare
apposito   provvedimento   di  esecuzione  per  quanto  attiene  alle
modalita' di applicazione delle disposizioni contenute  nell'art.  20
della legge regionale n. 11/1988;
   Visto  il  parere  favorevole  n.  180/1990 espresso dalla sezione
consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione
siciliana nella adunanza del 16 aprile 1991;
   Vista  la  delibera  della  Giunta  regionale n. 292 del 10 giugno
1991;
 
                                EMANA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
              Detrazione dell'indennita' di buonuscita
 
   1. L'importo dell'anticipazione dell'indennita' di buonuscita  che
puo' essere concessa ai dipendeti della Amministrazione regionale, ai
sensi  dell'art.  20  della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, e'
detratto dall'ammontare dell'indennita' di buonuscita o di  eventuali
trattamenti   analoghi  spettanti  per  la  cessazione  del  rapporto
d'impiego all'atto della loro erogazione.