(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 27 agosto 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi 1. L'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1990, indicati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa per l'anno finanziario 1991 a termini dell'articolo 11, secondo comma, numero 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n.8, e' modificato in conformita' alle risultanze del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 1990, deliberato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 68 della legge provinciale predetta.