(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 27 agosto 1991)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Aggiornamento dei residui
                          attivi e passivi
 
   1.  L'ammontare  dei  residui  attivi  e  passivi  alla   chiusura
dell'esercizio   1990,   indicati   rispettivamente  nello  stato  di
previsione  dell'entrata  e  in  quello  della   spesa   per   l'anno
finanziario 1991 a termini dell'articolo 11, secondo comma, numero 1,
della  legge  provinciale  26  aprile  1980,  n.8,  e'  modificato in
conformita' alle risultanze del rendiconto generale  della  Provincia
per l'esercizio finanziario 1990, deliberato dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'articolo 68 della legge provinciale predetta.