la seguente legge: Art. 1. 1. Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 5 settembre 1988, n; 32, e' inserito il seguente comma: "Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.". 2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 5 settembre 1988, n; 32, le parole "nel comma precedente" sono sostituite con le parole "nel primo comma del presente articolo".