la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fra  il  primo  e il secondo comma dell'articolo 2 della legge
provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, come modificato dall'articolo  1
della  legge  provinciale  5  settembre  1988,  n; 32, e' inserito il
seguente comma:
    "Il  difensore   civico   interviene   inoltre   per   assicurare
l'esercizio  del  diritto  di  accesso  agli  atti e ai documenti dei
soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle  vigenti  disposizioni
in  materia.  Lo  svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto
stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.".
   2. Al terzo comma  dell'articolo  2  della  legge  provinciale  20
dicembre  1982,  n.  28,  come modificato dall'articolo 1 della legge
provinciale 5 settembre 1988, n; 32, le parole "nel comma precedente"
sono  sostituite  con  le  parole  "nel  primo  comma  del   presente
articolo".