(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 10 settembre 1991) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e in particolare l'articolo 4, comma 7; Vista la deliberazione n. 4521 di data 16 aprile 1991 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica alla riapertura delle trattative per l'integrazione sul D.P.G.P. 16-29/Leg. di data 31 ottobre 1990; Vista la deliberazione n. 4692 di data 19 aprile 1991 avente ad oggetto "Legge provinciale 30 marzo 1989 n. 1, art. 4, comma 5: determinazione in ordine all'ipotesi di accordo integrativo riguardante il rapporto di impiego del personale provinciale per il triennio 1988-1990"; Vista l'ipotesi di accordo integrativo, elaborata dalla delegazione provinciale e dalle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo del 23 ottobre 1990, sottoscritta il 18 aprile 1991 ed avente valore di accordo a decorrere dal 19 aprile 1991, a seguito di espressa autorizzazione di Giunta; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5332 di data 3 maggio 1991, avente ad oggetto: "Legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 art. 4, comma 7. Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina contenuta nell'accordo sindacale integrativo riguardante il rapporto di impiego del personale della provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990; Viste le leggi provinciali n. 8 di data 12 marzo 1990, n. 24 di data 24 agosto 1990 e n. 2 di data 28 gennaio 1991. E M A N A Il regolamento concernente il recepimento delle norme risultati dalla disciplina prevista dall'ipotesi di accordo sindacale integrativo di data 18 aprile 1991, avente valore di accordo integrativo a decorrere dal 19 aprile 1991, concernente il personale della Provincia Autonoma di Trento per il triennio 1988-1990 in seguito allegato quale parte integrante e sostanziale. Trento, 22 maggio 1991 MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti addi' 30 agosto 1991 Registro 44, foglio 198 - MANGANELLI NORME REGOLAMENTARI CONCERNENTI IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL TRIENNIO 1988-1990. Art. 1. Integrazione all'art. 8 1. All'art. 8 e' aggiunto il seguente nuovo comma: "2. Dalla programmazione dell'orario plurisettimanale di cui al precedente comma e' escluso il personale operaio assegnato al Servizio foreste, caccia e pesca e all'Azienda di sistemazione montana. Per il medesimo, per determinati periodi dell'anno, il prolungamento dell'orario di servizio dovra' essere contenuto entro il limite di otto ore settimanali con corrispondente compensazione in altri periodi lavorativi".