(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 10 settembre 1991)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1  e  in  particolare
l'articolo 4, comma 7;
   Vista  la  deliberazione  n. 4521 di data 16 aprile 1991 avente ad
oggetto: "Autorizzazione alla  delegazione  di  parte  pubblica  alla
riapertura   delle   trattative   per   l'integrazione  sul  D.P.G.P.
16-29/Leg. di data 31 ottobre 1990;
   Vista la deliberazione n. 4692 di data 19 aprile  1991  avente  ad
oggetto  "Legge  provinciale  30  marzo  1989  n. 1, art. 4, comma 5:
determinazione  in  ordine   all'ipotesi   di   accordo   integrativo
riguardante  il  rapporto di impiego del personale provinciale per il
triennio 1988-1990";
   Vista  l'ipotesi   di   accordo   integrativo,   elaborata   dalla
delegazione  provinciale  e  dalle organizzazioni sindacali che hanno
sottoscritto l'accordo del 23 ottobre 1990, sottoscritta il 18 aprile
1991 ed avente valore di accordo a decorrere dal 19  aprile  1991,  a
seguito di espressa autorizzazione di Giunta;
   Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 5332 di data 3
maggio 1991, avente ad oggetto: "Legge provinciale 30 marzo 1989,  n.
1   art.  4,  comma  7.  Recepimento  delle  norme  risultanti  dalla
disciplina contenuta nell'accordo sindacale  integrativo  riguardante
il  rapporto  di  impiego  del  personale della provincia autonoma di
Trento per il triennio 1988-1990;
   Viste le leggi provinciali n. 8 di data 12 marzo 1990,  n.  24  di
data 24 agosto 1990 e n. 2 di data 28 gennaio 1991.
 
                              E M A N A
 
   Il  regolamento  concernente  il recepimento delle norme risultati
dalla  disciplina  prevista   dall'ipotesi   di   accordo   sindacale
integrativo  di  data  18  aprile  1991,  avente  valore  di  accordo
integrativo a decorrere dal 19 aprile 1991, concernente il  personale
della  Provincia  Autonoma  di  Trento  per  il triennio 1988-1990 in
seguito allegato quale parte integrante e sostanziale.
    Trento, 22 maggio 1991
 
                              MALOSSINI
 
Registrato alla Corte dei conti addi' 30 agosto 1991
Registro 44, foglio 198 - MANGANELLI
NORME REGOLAMENTARI CONCERNENTI IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI
   DALLA   DISCIPLINA  PREVISTA  DALL'ACCORDO  SINDACALE  INTEGRATIVO
   RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL
   TRIENNIO 1988-1990.
 
                               Art. 1.
                       Integrazione all'art. 8
 
   1. All'art. 8 e' aggiunto il seguente nuovo comma:
   "2. Dalla programmazione dell'orario plurisettimanale  di  cui  al
precedente  comma  e'  escluso  il  personale  operaio  assegnato  al
Servizio foreste,  caccia  e  pesca  e  all'Azienda  di  sistemazione
montana.  Per  il  medesimo,  per  determinati  periodi dell'anno, il
prolungamento dell'orario di servizio dovra' essere  contenuto  entro
il limite di otto ore settimanali con corrispondente compensazione in
altri periodi lavorativi".