IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 87, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n.6; Visto l'art. 100 del precitato Testo Unico; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8181 dd. 28 giugno 1991, recante ad oggetto: "Art. 87, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti: approvazione del regolamento di esecuzione"; Decreta Di emanare il regolamento di esecuzione dell'art. 87, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel testo che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 30 luglio 1991 MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti addi' 31 agosto 1991 Registro n. 46, foglio n. 36 - MANGANELLI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE Art. 87, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilati agli urbani. Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 87 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. - da ultimo modificato con legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3 - viene stabilita la disciplina di cui ai successivi articoli del presente regolamento. 2. Ai fini del presente regolamento, per "rifiuti" si intendono i rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 87 del testo unico citato al comma 1.