IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto l'art. 87, comma  3,  del  T.U.L.P.  in  materia  di  tutela
dell'ambiente  dagli  inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio
1987, n.1-41/Legisl., da ultimo modificato con la  legge  provinciale
18 marzo 1991, n.6;
   Visto l'art. 100 del precitato Testo Unico;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 8181 dd. 28
giugno 1991, recante ad oggetto: "Art. 87, comma 3, del  T.U.L.P.  in
materia  di tutela dell'ambiente degli inquinamenti: approvazione del
regolamento di esecuzione";
 
                               Decreta
 
   Di emanare il regolamento di esecuzione dell'art. 87, comma 3, del
T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli  inquinamenti,  nel
testo che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Trento, 30 luglio 1991
 
                              MALOSSINI
 
Registrato alla Corte dei conti addi' 31 agosto 1991
Registro n. 46, foglio n. 36 - MANGANELLI
 
                      REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
 
   Art.  87, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti: criteri  per  l'accumulo  temporaneo  di  rifiuti
speciali, anche assimilati agli urbani.
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 3 dell'art. 87 del Testo
unico delle leggi provinciali  in  materia  di  tutela  dell'ambiente
dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta
provinciale  26  gennaio 1987, n. 1-41/legisl. - da ultimo modificato
con legge provinciale 15 gennaio 1990, n.  3  -  viene  stabilita  la
disciplina di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
   2.  Ai fini del presente regolamento, per "rifiuti" si intendono i
rifiuti  speciali,  anche  assimilabili  agli  urbani,  ai  quali  si
applicano  le  disposizioni di cui all'art. 87 del testo unico citato
al comma 1.