la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   L'esercizio   delle  professioni  di  guida  turistica  e  di
accompagnatore turistico e'  disciplinato  dalle  disposizioni  della
presente legge.
   2.  La  qualifica  di  "guida  turistica" e' attribuita a chi, per
attivita' professionale,  accompagna  persone  singole  o  gruppi  di
persone   nelle  visite  ad  opere  d'arte,  musei,  gallerie,  scavi
archeolgici,  illustrando   le   attrattive   storiche,   artistiche,
monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.
   3.  La  qualifica di accompagnatore turistico e' attribuita a chi,
per attivita' professionale, accompagna persone singole o  gruppi  di
persone  nei  viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero,
cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori,
da' completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce
elementi singificativi o notizie di interesse turistico sulle zone di
transito  al  di  fuori  dell'ambito  di   competenza   delle   guide
turistiche.
   4.  L'esercizio  delle  professioni  di cui ai commi 2 e 3, non e'
consentito negli ambienti naturali montani  per  quanto  concerne  le
attivita'  specificamente  demandate  alle  guide  ed aspiranti guide
alpine ed ai maestri di sci dalle leggi regionali.