la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. L'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico e' disciplinato dalle disposizioni della presente legge. 2. La qualifica di "guida turistica" e' attribuita a chi, per attivita' professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeolgici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive. 3. La qualifica di accompagnatore turistico e' attribuita a chi, per attivita' professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, da' completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi singificativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche. 4. L'esercizio delle professioni di cui ai commi 2 e 3, non e' consentito negli ambienti naturali montani per quanto concerne le attivita' specificamente demandate alle guide ed aspiranti guide alpine ed ai maestri di sci dalle leggi regionali.