IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Princi'pi generali
 
   1.  La  Regione,  nell'ambito  dello sviluppo della programmazione
sanitaria e in relazione al fabbisogno di  professioni  necessarie  a
soddisfare   la   domanda   sanitaria,  corrisponde  assegni  mensili
omnicomprensivi di formazione professionale secondo  l'ammontare,  le
modalita' e nei limiti di cui ai successivi articoli.
   2. L'assegno mensile di formazione professionale e' corrisposto al
personale  dipendente  di  ruolo  dell'U.S.L.  della  Valle  d'Aosta,
residente nella Regione e a  cittadini  residenti  ed  effettivamente
domiciliati  in Valle d'Aosta che siano iscritti e frequentino per la
prima  volta  scuole  dirette   a   fini   speciali   o   scuole   di
specializzazione    o   corsi   di   perfezionamento   ai   fini   di
riqualificazione professionale di cui al D.P.R.  10  marzo  1982,  n.
162,  ovvero scuole o corsi di formazione professionale per operatori
sanitari non medici,  istituiti  dalla  Regione,  da  Amministrazioni
dello  Stato  o  da  altri  Enti  Pubblici facenti parte del Servizio
Sanitario Nazionale, da Paesi della C.E.E.