IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Princi'pi generali 1. La Regione, nell'ambito dello sviluppo della programmazione sanitaria e in relazione al fabbisogno di professioni necessarie a soddisfare la domanda sanitaria, corrisponde assegni mensili omnicomprensivi di formazione professionale secondo l'ammontare, le modalita' e nei limiti di cui ai successivi articoli. 2. L'assegno mensile di formazione professionale e' corrisposto al personale dipendente di ruolo dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, residente nella Regione e a cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che siano iscritti e frequentino per la prima volta scuole dirette a fini speciali o scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento ai fini di riqualificazione professionale di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, ovvero scuole o corsi di formazione professionale per operatori sanitari non medici, istituiti dalla Regione, da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti Pubblici facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, da Paesi della C.E.E.