la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' ed obiettivi
 
   1. La Regione Valle d'Aosta nell'ambito delle  finalita'  e  degli
obiettivi  di  cui  all'art.  58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed al titolo IV  della
legge  regionale 25 ottobre 1982, n. 70, "Esercizio delle funzioni in
materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,  di  medicina  legale,  di
vigilanza  sulle  farmacie  ed  assistenza farmaceutica" accelera con
propri  interventi   programmatori,   organizzativi   ed   economico-
finanziari  lo  sviluppo  e  la realizzazione del sistema informativo
sanitario regionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 21
"Articolazione organizzativa  e  funzionamento  del  servizio  socio-
sanitario regionale".
   2. Gli interventi di cui al comma uno si attuano con provvedimenti
della  Giunta  regionale diretti ad attivare e/o acquisire procedure,
programmi e metodologie  a  base  informatizzata  (software)  per  la
programmazione  e  gestione  dei  servizi  sanitari, nonche' mediante
assunzione diretta di spese per l'acquisto di tecnologie informatiche
(hardware).