la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed obiettivi 1. La Regione Valle d'Aosta nell'ambito delle finalita' e degli obiettivi di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed al titolo IV della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, "Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica" accelera con propri interventi programmatori, organizzativi ed economico- finanziari lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 "Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio- sanitario regionale". 2. Gli interventi di cui al comma uno si attuano con provvedimenti della Giunta regionale diretti ad attivare e/o acquisire procedure, programmi e metodologie a base informatizzata (software) per la programmazione e gestione dei servizi sanitari, nonche' mediante assunzione diretta di spese per l'acquisto di tecnologie informatiche (hardware).