la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione 1. Per il finanziamento dei progetti regionali che hanno ottenuto i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465 convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive, la Giunta regionale e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, a stipulare mutui per l'importo complessivo di L. 4.129.000.000. 2. I mutui di cui al comma uno sono stipulati, previo esperimento, nelle forme consentite dalla legge, di apposita gara indetta tra tutti o parte degli Istituti di credito abilitati, ai sensi del deceto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 in data 5 gennaio 1989, per un tasso massimo di 15% annuo e la durata di dieci anni. 3. Alle incombenze amministrative per l'applicazione della presente legge provvede l'Assessorato regionale delle finanze.