la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Con  effetto  dal  1›  luglio  1991  l'importo   annuo   lordo
dell'assegno di riconoscimento a favore degli ex insegnanti di scuola
sussidiata,  istituito  con legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, e'
rideterminato in L. 4.800.000 per gli aventi titolo con  cinque  anni
di servizio, riconosciuto o riconoscibile a tali effetti.
   2.  Per  ogni  anno  di servizio in piu', riconosciuto rispetto al
minimo di anni cinque, l'importo annuo  indicato  nel  comma  uno  e'
maggiorato di L. 150.000 lorde.
   3.   A   coloro   che   percepiscono   un   qualsiasi  trattamento
pensionistico  di  importo  superiore  al  minimo  stabilito  per  le
pensioni  dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), la
misura  dell'assegno  annuo   di   riconoscimento,   determinata   in
conformita'  dei  commi  uno  e  due,  e'  decurtata  di  un  importo
corrispondente  alla  differenza  tra   l'importo   del   trattamento
pensionistico  in  godimento  ed  il minimo stabilito per le pensioni
INPS.
   4. Ai fini della  concessione  dell'assegno  di  riconoscimento  e
della  determinazione  del  relativo  importo  non sono computabili i
servizi di insegnamento prestati nelle scuole sussidiarie della Valle
d'Aosta, per i quali la Regione abbia provveduto al versamento  delle
contribuzioni  previdenziali  all'INPS.  Inoltre,  sono  esclusi  dal
beneficio, pur avendo compiuto il cinquantesimo anno di eta',  coloro
che prestano attivita' di lavoro dipendente.