la seguente legge: Art. 1. 1. Con effetto dal 1 luglio 1991 l'importo annuo lordo dell'assegno di riconoscimento a favore degli ex insegnanti di scuola sussidiata, istituito con legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, e' rideterminato in L. 4.800.000 per gli aventi titolo con cinque anni di servizio, riconosciuto o riconoscibile a tali effetti. 2. Per ogni anno di servizio in piu', riconosciuto rispetto al minimo di anni cinque, l'importo annuo indicato nel comma uno e' maggiorato di L. 150.000 lorde. 3. A coloro che percepiscono un qualsiasi trattamento pensionistico di importo superiore al minimo stabilito per le pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), la misura dell'assegno annuo di riconoscimento, determinata in conformita' dei commi uno e due, e' decurtata di un importo corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico in godimento ed il minimo stabilito per le pensioni INPS. 4. Ai fini della concessione dell'assegno di riconoscimento e della determinazione del relativo importo non sono computabili i servizi di insegnamento prestati nelle scuole sussidiarie della Valle d'Aosta, per i quali la Regione abbia provveduto al versamento delle contribuzioni previdenziali all'INPS. Inoltre, sono esclusi dal beneficio, pur avendo compiuto il cinquantesimo anno di eta', coloro che prestano attivita' di lavoro dipendente.