la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Nello  svolgimento  della propria attivita' amministrativa, la
Regione Valle d'Aosta opera, nel perseguimento dei  fini  determinati
dalla  legge,  seguendo  criteri  di trasparenza, di economicita', di
efficacia e di  pubblicita',  secondo  le  modalita'  previste  dalla
rpesente  legge  e  dalle  disposizioni  che  disciplinano  i singoli
procedimenti.