la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Nello svolgimento della propria attivita' amministrativa, la Regione Valle d'Aosta opera, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, seguendo criteri di trasparenza, di economicita', di efficacia e di pubblicita', secondo le modalita' previste dalla rpesente legge e dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.