la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. La Regione autonoma della Sardegna, in armonia con gli articoli
2 lettera e), 14 lettera g) della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  e
con  l'articolo  3 lettera h) della legge regionale 16 marzo 1981, n.
13, al fine di  garantire  l'equilibrato  sviluppo  psico-fisico  del
cittadino, il miglioramento dello stato di salute e la prevenzione di
situazioni   patologiche,   promuove   interventi  per  l'educazione,
l'igiene e la tutela sanitaria delle attivita' sportive.