la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione autonoma della Sardegna, in armonia con gli articoli 2 lettera e), 14 lettera g) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con l'articolo 3 lettera h) della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo psico-fisico del cittadino, il miglioramento dello stato di salute e la prevenzione di situazioni patologiche, promuove interventi per l'educazione, l'igiene e la tutela sanitaria delle attivita' sportive.