la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge dispone interventi diretti ad assicurare a
tutti i cittadini, indipendentemente da eta', sesso,  caratteristiche
anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonche' dalle variazioni
temporanee  o  permanenti  delle  stesse, la massima autonomia per lo
svolgimento di ogni attivita' effettuata nell'ambiente costruito.