la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge dispone interventi diretti ad assicurare a tutti i cittadini, indipendentemente da eta', sesso, caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonche' dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse, la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attivita' effettuata nell'ambiente costruito.