la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 9  della  legge
regionale  20  marzo 1989, n. 11, possono essere utilizzate anche per
le seguenti finalita':
     a) concessione di un contributo di  L.  5.000.000.000  a  favore
della  Nuova  Valriso S.p.A. per i costi sociali di macellazione ed i
maggiori oneri sopportati in applicazione della normativa  CEE  nella
seconda meta' dell'anno 1989 e nell'anno 1990;
     b)  concessione  di  un  contributo di L. 2.000.000.000 a favore
della Cooperativa Carni Chilivani, di cui L. 835.000.000 per i  costi
sociali di macellazione e L. 1.165.000.000 per l'incremento del fondo
di  dotazione  istituito  dall'articolo  9  della  legge regionale 15
gennaio 1991, n. 4.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 30 agosto 1991
 
                               FLORIS