la seguente legge: Articolo unico 1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, possono essere utilizzate anche per le seguenti finalita': a) concessione di un contributo di L. 5.000.000.000 a favore della Nuova Valriso S.p.A. per i costi sociali di macellazione ed i maggiori oneri sopportati in applicazione della normativa CEE nella seconda meta' dell'anno 1989 e nell'anno 1990; b) concessione di un contributo di L. 2.000.000.000 a favore della Cooperativa Carni Chilivani, di cui L. 835.000.000 per i costi sociali di macellazione e L. 1.165.000.000 per l'incremento del fondo di dotazione istituito dall'articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 30 agosto 1991 FLORIS