la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della tassa
 
   1.  L'autorizzazione all'esercizio di pubblici servizi ordinari di
linea per viaggiatori, di  competenza  regionale,  e'  soggetta  alla
tassa di concessione.
   2. Sono altresi' soggette al pagamento anche le autorizzazioni per
i  servizi  fuori linea previsti dall'articolo 57, secondo comma, del
Codice della  strada  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.