la seguente legge: Art. 1. Oggetto della tassa 1. L'autorizzazione all'esercizio di pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori, di competenza regionale, e' soggetta alla tassa di concessione. 2. Sono altresi' soggette al pagamento anche le autorizzazioni per i servizi fuori linea previsti dall'articolo 57, secondo comma, del Codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.