Visto  lo  Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
   Visto l'articolo 2, 3› comma, lettera a) della legge  regionale  7
gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa
della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza
e degli Assessorati regionali";
   Vista   la   legge  regionale  15  gennaio  1991,  n  7,  recante:
"L'emigrazione", ed in particolare l'art. 41;
   Vista la  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  371  del  19
dicembre 1985;
   Considerato  che  il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana
del 24 luglio 1991 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai
sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;
 
                              E M A N A
 
il seguente decreto, recante:  "Regolamento  per  l'attuazione  della
legge regionale sull'emigrazione".
 
                               Art. 1.
            Riconoscimento dei circoli di emigrati sardi
 
   1.  Possono  essere  riconosciuti,  ai sensi dell'articolo 6 della
legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, i circoli  di  emigrati  sardi
che  abbiano  un  numero di soci non inferiore a 100, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2  della  legge  regionale  15  gennaio
1991, n. 7.
   2.  Ai  fini  del riconoscimento non e' ammessa l'iscrizione dello
stesso socio in piu' di un circolo.
   3. Le eventuali deroghe al limite numerico devono essere decretate
con le modalita' previste dall'articolo 6, secondo comma, della legge
regionale 15 gennaio 1991, n. 7.
   4. Non e' ammessa la presenza di piu' di un  circolo  riconosciuto
per  ogni  circoscrizione  territoriale ritenuta dall'amministrazione
regionale congrua per ampiezza e per presenza di emigrati sardi.
   5. Eccezionalmente e' consentito il riconoscimento di piu'  di  un
circolo di emigrati sardi in citta' di straordinaria rilevanza per le
comunita'  dei  sardi, avuto riguardo all'ampiezza del territorio, al
numero degli abitanti e degli emigrati sardi.
   6.  I  circoli  eventualmente  riconosciuti  nella  stessa  citta'
dovranno comunque essere dislocati in aree non contigue.
   7.  Ai  fini  del  riconoscimento,  i  circoli dovranno presentare
all'Assessorato regionale  del  lavoro  -  Fondo  sociale  -  domanda
corredata da:
     a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
     b) elenco dei soci contenente generalita' e residenza;
     c)  dettagliata  relazione  sull'attivita' svolta a favore degli
emigrati sardi;
     d)  idonea  documentazione  attestante  che  la  loro  struttura
organizzativa  e'  atta  ad  assicurare lo svolgimento di funzioni di
servizio sociale, culturale ed assistenziale,  da  non  meno  di  due
anni;
     e)  contratto  d'affitto od atto di acquisto della sede sociale,
adibita esclusivamente ai fini statutari.