Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto l'articolo 2, 3 comma, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"; Vista la legge regionale 15 gennaio 1991, n 7, recante: "L'emigrazione", ed in particolare l'art. 41; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985; Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 24 luglio 1991 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna; E M A N A il seguente decreto, recante: "Regolamento per l'attuazione della legge regionale sull'emigrazione". Art. 1. Riconoscimento dei circoli di emigrati sardi 1. Possono essere riconosciuti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, i circoli di emigrati sardi che abbiano un numero di soci non inferiore a 100, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7. 2. Ai fini del riconoscimento non e' ammessa l'iscrizione dello stesso socio in piu' di un circolo. 3. Le eventuali deroghe al limite numerico devono essere decretate con le modalita' previste dall'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7. 4. Non e' ammessa la presenza di piu' di un circolo riconosciuto per ogni circoscrizione territoriale ritenuta dall'amministrazione regionale congrua per ampiezza e per presenza di emigrati sardi. 5. Eccezionalmente e' consentito il riconoscimento di piu' di un circolo di emigrati sardi in citta' di straordinaria rilevanza per le comunita' dei sardi, avuto riguardo all'ampiezza del territorio, al numero degli abitanti e degli emigrati sardi. 6. I circoli eventualmente riconosciuti nella stessa citta' dovranno comunque essere dislocati in aree non contigue. 7. Ai fini del riconoscimento, i circoli dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - domanda corredata da: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto; b) elenco dei soci contenente generalita' e residenza; c) dettagliata relazione sull'attivita' svolta a favore degli emigrati sardi; d) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa e' atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale, da non meno di due anni; e) contratto d'affitto od atto di acquisto della sede sociale, adibita esclusivamente ai fini statutari.