(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 27 agosto 1991
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di:
     a) conservare agli  ecosistemi  vegetali  i  benefici  derivanti
dalla  presenza  di  funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi
conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;
     b)  assicurare  la  tutela   delle   risorse   naturali   e   la
conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine.