(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 15 del 16 aprile 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge Art. 1. La Regione Basilicata e' autorizzata a stipulare un contratto di locazione finanziaria (leasing) al fine di utilizzare ed acquisire i beni immobili di proprieta' della V.R.B.D. Costruzioni - S.r.l. di Potenza tuttora in costruzione e descritti al successivo art. 2 da destinare sedi del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale. A tal fine la Giunta Regionale provvedera' all'affidamento della locazione finanziaria nei modi e forme di legge a societa' esercenti il "leasing", in forma singola o associata, sulla base delle seguenti condizioni e modalita': valore dei beni allo stato finale, realizzati secondo le indicazioni fissate dalla Giunta Regionale: L. 53.000.000.000, oltre oneri fiscali; durata del leasing finanziario: anni 15; canoni: n. 30 semestralita' anticipate, la prima delle quali scadente alla data di stipula del contratto; tasso: migliori condizioni di mercato. La somministrazione dei fondi a favore della Societa' proprietaria dovra' avvenire per tranches sulla base del valore economico delle opere realizzate e con modalita' stabilite nell'apposito contratto.