(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 15
                         del 16 aprile 1990)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione  Basilicata e' autorizzata a stipulare un contratto di
locazione finanziaria (leasing) al fine di utilizzare ed acquisire  i
beni  immobili  di  proprieta' della V.R.B.D. Costruzioni - S.r.l. di
Potenza tuttora in costruzione e descritti al successivo  art.  2  da
destinare sedi del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale.
   A  tal  fine la Giunta Regionale provvedera' all'affidamento della
locazione finanziaria nei modi e forme di legge a societa'  esercenti
il "leasing", in forma singola o associata, sulla base delle seguenti
condizioni e modalita':
    valore   dei  beni  allo  stato  finale,  realizzati  secondo  le
indicazioni fissate dalla Giunta Regionale: L. 53.000.000.000,  oltre
oneri fiscali;
    durata del leasing finanziario: anni 15;
    canoni:  n.  30  semestralita'  anticipate,  la prima delle quali
scadente alla data di stipula del contratto;
    tasso: migliori condizioni di mercato.
   La somministrazione dei fondi a favore della Societa' proprietaria
dovra' avvenire per tranches sulla base del  valore  economico  delle
opere realizzate e con modalita' stabilite nell'apposito contratto.