IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge Art. 1. All'art. 4 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi: L'accertamento delle non assoggettabilita' a controllo, ai fini del presente articolo, e' effettuato dallo stesso Organo deliberante ed e' dichiarata a margine del dispositivo. Gli organi di controllo non devono controllare gli atti di cui al presente articolo ancorche' pervenuti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.