IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge
 
                               Art. 1.
 
   All'art. 4 della  legge  regionale  14  marzo  1988,  n.  11  sono
aggiunti i seguenti commi:
    L'accertamento  delle  non assoggettabilita' a controllo, ai fini
del presente articolo, e' effettuato dallo stesso Organo  deliberante
ed e' dichiarata a margine del dispositivo.
   Gli  organi di controllo non devono controllare gli atti di cui al
presente articolo ancorche'  pervenuti,  salvo  quanto  previsto  dal
successivo articolo 7.