IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
    L'organizzazione          dell'attivita'         professionistica
dell'insegnamento dello sci nella regione Basilicata e'  disciplinata
dalla presente legge.
   E'  maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole
o a  gruppi  di  persone  la  pratica  dello  sci  in  tutte  le  sue
specializzazioni,  esercitata  con  qualsiasi  tipo  di  attrezzo,  e
accompagna le stesse su piste da sci, itinerari  sciistici,  percorsi
da  sci  fuori  pista  e in escursioni con gli sci che non comportino
difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici.
   La  licenza  per  l'esercizio  dell'insegnamento  dello   sci   e'
rilasciata  disgiuntamente  per  le  discipline  del  fondo  e  della
discesa.
   I titolari di licenza per l'esercizio dell'insegnamento dello  sci
per  la  disciplina della discesa non possono impartire lezioni nella
disciplina del fondo e viceversa