IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' L'organizzazione dell'attivita' professionistica dell'insegnamento dello sci nella regione Basilicata e' disciplinata dalla presente legge. E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci in tutte le sue specializzazioni, esercitata con qualsiasi tipo di attrezzo, e accompagna le stesse su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici. La licenza per l'esercizio dell'insegnamento dello sci e' rilasciata disgiuntamente per le discipline del fondo e della discesa. I titolari di licenza per l'esercizio dell'insegnamento dello sci per la disciplina della discesa non possono impartire lezioni nella disciplina del fondo e viceversa