IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  3  della legge regionale 28 agosto 1979, n. 30, sostituito
dall'art. 2 della legge regionale 22  dicembre  1980,  n.  54,  viene
cosi' modificato:
   "Ai  soggetti attuatori di cui all'art. 1 della legge regionale n.
30/79 sono concessi contributi dalla Regione per la durata massima di
15 anni".