IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge Art. 1. L'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 30, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 54, viene cosi' modificato: "Ai soggetti attuatori di cui all'art. 1 della legge regionale n. 30/79 sono concessi contributi dalla Regione per la durata massima di 15 anni".