IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge
 
                               Art. 1.
 
   Per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica  che  alla
data  del  31  dicembre  1987 risultassero occupati senza titolo, gli
Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei  rapporti  locativi
previo  accertamento,  ad  opera  della commissione di cui all'art. 8
della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2 del  possesso  da  parte
degli occupanti dei requisiti prescritti dall'art. 2 di detta legge.
   La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata:
      a)  al  recupero, da parte dell'ente gestore, di tutti i canoni
arretrati;
      b) alla circostanza che l'occupazione non  abbia  sottratto  il
godimento   dell'alloggio   ad   assegnatario   gia'  individuato  in
graduatoria pubblicata a norma di legge.