IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge Art. 1. Per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che alla data del 31 dicembre 1987 risultassero occupati senza titolo, gli Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'art. 8 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2 del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'art. 2 di detta legge. La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata: a) al recupero, da parte dell'ente gestore, di tutti i canoni arretrati; b) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' individuato in graduatoria pubblicata a norma di legge.