IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione  Basilicata  disciplina,  con  la  presente  legge, le
modalita' per la gestione unitaria  dei  rapporti  economici  con  le
farmacie  relativi  all'erogazione  dell'assistenza  farmaceutica, in
attuazione dell'art. 4, comma secondo, del Decreto Legge  30  ottobre
1987  n.  443,  convertito  nella  legge  29  dicembre 1987, n. 531 e
dell'art. 1, comma dieci della legge 1› febbraio 1989, n. 37.