IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   Ai fini di una sollecita ed efficace definizione dei  procedimenti
aventi  ad oggetto le autorizzazioni ed i pareri da acquisire a norma
delle vigenti disposizioni  per  l'approvazione  dei  progetti  delle
opere  pubbliche  di  competenza  regionale sono disposte le seguenti
modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8  febbraio  1977,  n.
10,  18  agosto 1978, n. 37, 7 settembre 1991, n. 38 e 4 agosto 1987,
n. 20.