IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge Art. 1. Finalita' della legge Ai fini di una sollecita ed efficace definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le autorizzazioni ed i pareri da acquisire a norma delle vigenti disposizioni per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di competenza regionale sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 febbraio 1977, n. 10, 18 agosto 1978, n. 37, 7 settembre 1991, n. 38 e 4 agosto 1987, n. 20.