IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   In  attuazione  dell'art. 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989,
n. 183 concernente "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo", la presente legge disciplina funzioni  rela-
tive  alla  progettazione,  costruzione,  esercizio e vigilanza degli
sbarramenti e relativi  bacini  di  accumulo,  quali  definiti  dalle
vigenti  norme,  che  non  superano  i  10  metri  di  altezza  e che
determinano un invaso inferiore a 100.000  metri  cubi  ad  eccezione
degli  sbarramenti  al  servizio  di  grandi  derivazioni  d'acqua di
competenza statale.
   E' fatta salva  altresi'  la  competenza  statale  in  materia  di
normativa  tecnica  relativa  alla  progettazione e costruzione delle
dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacita' di invaso.