IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge In attuazione dell'art. 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 concernente "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", la presente legge disciplina funzioni rela- tive alla progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti e relativi bacini di accumulo, quali definiti dalle vigenti norme, che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni d'acqua di competenza statale. E' fatta salva altresi' la competenza statale in materia di normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacita' di invaso.