IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Opere pubbliche di competenza regionale Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere pubbliche da realizzare in base a programmi e/o finanziamenti regionali. La realizzazione delle opere di norma sara' delegata o affidata agli Enti Locali o strumentali.