IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Opere pubbliche di competenza regionale
 
   Le disposizioni della  presente  legge  si  applicano  alle  opere
pubbliche  da  realizzare  in  base  a  programmi  e/o  finanziamenti
regionali.
   La realizzazione delle opere di norma sara'  delegata  o  affidata
agli Enti Locali o strumentali.