IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Ferme restando le disposizioni delle leggi regionali  21  dicembre
1978,  n.  53;  30  aprile  1980,  n. 26 e 9 agosto 1983, n. 19 ed in
ottemperanza di quanto  stabilito  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  25  maggio 1990, i Sindaci dei Comuni della
Regione fissano l'orario dei pubblici esercizi ad  apertura  notturna
(sale   da   ballo,  sale  da  gioco,  discoteche,  locali  notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari) entro la  fascia  che  va
dalle  ore  20,00  alle  ore  22,00 per l'apertura e non oltre le ore
02,00 per la chiusura.
   Il limite di chiusura di detti esercizi puo' essere protratto fino
a   due   ore  durante  i  mesi  estivi  in  localita'  a  prevalente
concentrazione turistica.