IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ferme restando le disposizioni delle leggi regionali 21 dicembre 1978, n. 53; 30 aprile 1980, n. 26 e 9 agosto 1983, n. 19 ed in ottemperanza di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 1990, i Sindaci dei Comuni della Regione fissano l'orario dei pubblici esercizi ad apertura notturna (sale da ballo, sale da gioco, discoteche, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari) entro la fascia che va dalle ore 20,00 alle ore 22,00 per l'apertura e non oltre le ore 02,00 per la chiusura. Il limite di chiusura di detti esercizi puo' essere protratto fino a due ore durante i mesi estivi in localita' a prevalente concentrazione turistica.