IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli importi delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 4 maggio 1981, n. 8, e successivamente modificati con leggi regionali 25 luglio 1984, n. 21, 28 agosto 1986, n. 20 e 18 gennaio 1990, n. 1 sono aumentati del 20% a decorrere dal 1 gennaio 1991. 2. Gli importi derivanti dall'aumento di cui al primo comma sono arrotondati alle 1.000 lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantita' variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.