IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  importi  delle  tasse  sulle concessioni regionali, delle
soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa  allegata  alla
legge regionale 4 maggio 1981, n. 8, e successivamente modificati con
leggi  regionali  25  luglio  1984, n. 21, 28 agosto 1986, n. 20 e 18
gennaio 1990, n. 1 sono aumentati del 20% a decorrere dal 1›  gennaio
1991.
   2.  Gli  importi derivanti dall'aumento di cui al primo comma sono
arrotondati alle 1.000 lire superiori ad eccezione di quelli relativi
a tasse  e  contributi  da  determinarsi  in  relazione  a  quantita'
variabili,  per  i quali l'arrotondamento va operato sul totale della
tassa o del contributo.