IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli effetti giuridici ed economici delle nomine di cui al 2 comma dell'art. 28 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9 decorrono dalla data di formalizzazione delle graduatorie da parte delle Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi.