IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Gli effetti giuridici ed economici delle nomine di cui al 2› comma
dell'art.  28  della  legge  regionale  6 giugno 1986, n. 9 decorrono
dalla data  di  formalizzazione  delle  graduatorie  da  parte  delle
Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi.