IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 3 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, modificato con la legge regionale 28 novembre 1988, n. 42, e' cosi' modificato: La Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale entro il 31 maggio di ogni anno il piano pluriennale ed annuale di intervento nel quale specifica il riparto settoriale delle somme disponibili in bilancio, le modalita' di erogazione delle agevolazioni finanziarie ed i criteri di priorita' da seguire nell'assegnazione dei fondi tenendo conto: a) delle esigenze di riequilibrio territoriale; b) degli indici di disoccupazione calcolati su scala nazionale; c) del rapporto tra entita' degli impegni finanziari e numero dei posti di lavoro connessi; d) dei limiti massimi indicati nei successivi articoli. Il Consiglio Regionale nei successivi 60 giorni approva il piano poliennale ed annuale. Nel piano annuale vengono altresi' definiti i criteri di individuazione delle priorita' in rispondenza delle disponibilita' finanziarie. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, corredate dalla necessaria documentazione, da parte degli interessati, e' fissato al 31 ottobre di ogni anno. Sulla scorta del piano annuale, approvato dal Consiglio Regionale, la Giunta Regionale in relazione alle disponibilita' finanziarie, effettuata l'istruttoria delle pratiche da parte del competente Ufficio, previo parere del Nucleo di valutazione di cui all'art. 4 della legge regionale 32/85 assegna i benefici di cui alla presente legge entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Bilancio di previsione.