IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 3 della legge regionale 29 agosto 1985, n.  32,  modificato
con la legge regionale 28 novembre 1988, n. 42, e' cosi' modificato:
   La  Giunta  Regionale  propone  al Consiglio Regionale entro il 31
maggio di ogni anno il piano pluriennale ed annuale di intervento nel
quale specifica il riparto  settoriale  delle  somme  disponibili  in
bilancio,  le  modalita' di erogazione delle agevolazioni finanziarie
ed  i  criteri  di  priorita'  da seguire nell'assegnazione dei fondi
tenendo conto:
     a) delle esigenze di riequilibrio territoriale;
     b) degli indici di disoccupazione calcolati su scala nazionale;
     c) del rapporto tra entita' degli impegni  finanziari  e  numero
dei posti di lavoro connessi;
     d) dei limiti massimi indicati nei successivi articoli.
   Il  Consiglio  Regionale nei successivi 60 giorni approva il piano
poliennale ed annuale.
   Nel  piano  annuale  vengono  altresi'  definiti  i   criteri   di
individuazione  delle  priorita'  in rispondenza delle disponibilita'
finanziarie.
   Il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande,
corredate   dalla   necessaria   documentazione,   da   parte   degli
interessati, e' fissato al 31 ottobre di ogni anno.
   Sulla scorta del piano annuale, approvato dal Consiglio Regionale,
la Giunta Regionale in  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie,
effettuata  l'istruttoria  delle  pratiche  da  parte  del competente
Ufficio, previo parere del Nucleo di valutazione di  cui  all'art.  4
della  legge  regionale 32/85 assegna i benefici di cui alla presente
legge entro 60 giorni dalla pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione del Bilancio di previsione.