IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Con  decorrenza  dal  1›  gennaio  1991 e relativamente ai periodi
fissi   succcessivi   a   tale   data,   l'ammontare   della    tassa
automobilistica  regionale,  gia'  tassa  di circolazione di cui alla
legge regionale 10 dicembre 1971, n. 1 ai  sensi  dell'art.  4  della
legge  18 maggio 1970, n. 281 cosi' come sostituito dall'art. 5 della
legge 14 giugno 1990, n. 158, e' stabilita in  misura  pari  al  100%
dell'ammontare   complessivo   della  corrispondente  tassa  erariale
determinata dallo Stato per lo stesso anno.