IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1991 e relativamente ai periodi fissi succcessivi a tale data, l'ammontare della tassa automobilistica regionale, gia' tassa di circolazione di cui alla legge regionale 10 dicembre 1971, n. 1 ai sensi dell'art. 4 della legge 18 maggio 1970, n. 281 cosi' come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e' stabilita in misura pari al 100% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.