IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   L'articolo 6 - Costo di trazione della legge regionale 5 settembre
1988, n. 34 deve intendersi nel senso che il  costo  di  trazione  e'
calcolato al netto di I.V.A.
   L'articolo  8  - Costo autobus - della legge regionale 5 settembre
1988, n. 34 deve intendersi nel senso che il  costo  di  ammortamento
degli  autobus  si calcola per i veicoli inferiori a 10 anni compresi
nel parco autobus.
   I valori di  listino  indicati  devono  intendersi  riferiti  agli
autobus  acquistati  nel 1987 e, per gli autobus acquistati prima del
1987  deve,  farsi  riferimento  ai  listini  in   vigore   all'epoca
dell'acquisto per tipologie corrispondenti.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  regione  Basilicata.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, 15 aprile 1991
 
                               BOCCIA