IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 6 - Costo di trazione della legge regionale 5 settembre 1988, n. 34 deve intendersi nel senso che il costo di trazione e' calcolato al netto di I.V.A. L'articolo 8 - Costo autobus - della legge regionale 5 settembre 1988, n. 34 deve intendersi nel senso che il costo di ammortamento degli autobus si calcola per i veicoli inferiori a 10 anni compresi nel parco autobus. I valori di listino indicati devono intendersi riferiti agli autobus acquistati nel 1987 e, per gli autobus acquistati prima del 1987 deve, farsi riferimento ai listini in vigore all'epoca dell'acquisto per tipologie corrispondenti. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, 15 aprile 1991 BOCCIA