IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1983,
n. 36 e' cosi' modificato:
   Le  Autorita'  competenti,  ai  sensi  della  legge 689/81, per la
contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il  sequestro  e
la devoluzione dei proventi sono:
    il   Presidente   della  Regione  per  le  sanzioni  direttamente
applicate dall'Ente. Il Presidente della  Regione  puo'  delegare  la
competenza  alla  emissione  dell'ordinanza-ingiunzione,  di  cui  al
successivo  art.  14,  ad  un  dipendente  regionale  con   qualifica
dirigenziale   specificamente   individuato,   nella   cui  sfera  di
attribuzioni e' stata accertata la violazione;
    il  Sindaco,  il  Presidente  della  Giunta  Provinciale,   della
Comunita'  Montana  o  del  Consorzio per le sanzioni le cui funzioni
siano delegate, sub-delegate o attribuite ai Comuni,  alle  Province,
alle Comunita' Montane o ai Consorzi tra enti locali.