IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36 e' cosi' modificato: Le Autorita' competenti, ai sensi della legge 689/81, per la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi sono: il Presidente della Regione per le sanzioni direttamente applicate dall'Ente. Il Presidente della Regione puo' delegare la competenza alla emissione dell'ordinanza-ingiunzione, di cui al successivo art. 14, ad un dipendente regionale con qualifica dirigenziale specificamente individuato, nella cui sfera di attribuzioni e' stata accertata la violazione; il Sindaco, il Presidente della Giunta Provinciale, della Comunita' Montana o del Consorzio per le sanzioni le cui funzioni siano delegate, sub-delegate o attribuite ai Comuni, alle Province, alle Comunita' Montane o ai Consorzi tra enti locali.