IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. La Regione Basilicata esercita, nei limiti del proprio territorio, il controllo sugli atti, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni delegato o subdelegato, delle Province, dei Comuni, dei loro Consorzi, della Unione dei Comuni, della Comunita' Montana, delle Unita' Sanitarie Locali, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, degli altri Enti Locali e degli Enti Pubblici sottoposti per legge al controllo della Regione.