IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1.  La  Regione  Basilicata  esercita,  nei  limiti  del   proprio
territorio,  il  controllo  sugli  atti,  compresi  quelli  derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegato o subdelegato, delle Province,
dei Comuni,  dei  loro  Consorzi,  della  Unione  dei  Comuni,  della
Comunita'  Montana,  delle Unita' Sanitarie Locali, delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza,  degli  altri  Enti  Locali  e
degli Enti Pubblici sottoposti per legge al controllo della Regione.